L'attività dell'amministratore riguarda principalmente la cura della persona? La Cassazione dice no all'Iva sull'equa indennità

La Corte di Cassazione con sentenza n. 14846 dello scorso 13 luglio ha stabilito che l’attività svolta dall’amministratore di sostegno se riguarda principalmente la cura della persona non può essere soggetta ad IVA, ad eccezione dei casi in cui la gestione del patrimonio della persona beneficiaria della misura sia finalizzata ad avere “introiti con carattere di stabilità”.

Si al gratuito patrocinio nei procedimenti di nomina dell’amministratore di sostegno

Il patrocinio a spese dello Stato è applicabile anche in un procedimento di volontaria giurisdizione, quale l’amministrazione di sostegno, in cui non è obbligatoria l’assistenza tecnica di un avvocato.
Sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 15179/2019 pubblicata in data 04.06.2019, in particolare nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno per un familiare.