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Il patrocinio a spese dello Stato è applicabile anche in un procedimento di volontaria giurisdizione, quale l’amministrazione di sostegno, in cui non è obbligatoria l’assistenza tecnica di un avvocato.
Sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 15179/2019 pubblicata in data 04.06.2019, in particolare nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno per un familiare.
Come già stabilito nel 2017 (sentenza n. 30069), la Suprema corte ha ribadito che “la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione ed anche quando l’assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria”.
Nel caso di specie, il ricorrente, facendo ricorso al patrocinio a spese dello stato, aveva presentato domanda per la nomina di un amministratore di sostegno per il figlio.
Il Giudice aveva rigettato l’istanza di liquidazione del compenso all’avvocato basandosi sul presupposto che, trattandosi di un procedimento di volontaria giurisdizione in cui non è necessaria la difesa tecnica, non era dovuto.
La disciplina del gratuito patrocinio nei procedimenti di volontaria giurisdizione è coerente rispetto a quanto previsto dall’art. 24 della Costituzione in quanto finalizzato “ad assicurare alle persone non abbienti l’accesso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole ed in posizione di parità con quanti dispongono dei mezzi necessari”
Qualora la persona possa stare in giudizio personalmente, la posizione di parità si sostanzia “anche nell’esercizio della facoltà di avvalersi della consulenza ed assistenza tecnica di un avvocato al fine di tutelare nel modo ritenuto più adeguato i propri interessi e diritti”.