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Con ordinanza n. 21887 del 11 luglio 2022 la Corte di Cassazione ha stabilito l’inammissibilità della nomina dell’amministratore di sostegno finalizzata solamente alla gestione del patrimonio se la persona fragile può contare sulla protezione della rete familiare.
La vicenda, su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione, nasce dal ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno promosso dalla sorella della beneficiaria che veniva accolto dal giudice tutelare il quale aveva ravvisato una palese inadeguatezza di quest’ultima ad occuparsi dei propri interessi, in particolare della gestione del patrimonio ereditario indiviso e gestione ordinaria e straordinaria dei beni ereditari. La Corte di Appello, chiamata a pronunciarsi sul reclamo proposto dalla beneficiaria, confermava la decisione del giudice tutelare. La Cassazione ha, invece, dato ragione alla beneficiaria invitando la Corte di appello di provenienza ad un nuovo esame. In particolare è stato affermato che: “l’Amministrazione di sostegno non può essere un rimedio alternativo per la risoluzione di conflitti endofamiliari di natura patrimoniale, che possono essere risolti agendo secondo le specifiche azioni di tutela della proprietà”.
Con riferimento alle disposizioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità la Corte di Cassazione ha ribadito che “la volontà contraria all’attivazione della misura dell’amministrazione di sostegno, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in debito conto da parte del giudice, che deve garantire l’equilibrio della decisione, tenendo conto della necessità di privilegiare il rispetto dell’autodeterminazione della persona interessata” e, qualora possa essere assicurata una rete di protezione familiare, per la gestione degli aspetti più complessi del patrimonio, non serve ricorrere all’istituto dell’amministrazione di sostegno.