Con la sentenza n. 25476 del 17 settembre 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito un importante limite ai poteri dell’amministratore di sostegno.
L’autorizzazione del giudice tutelare a investire il patrimonio della persona beneficiaria attraverso una polizza vita non comprende automaticamente il potere di scegliere i beneficiari della polizza. Per procedere in tal senso è necessaria una specifica autorizzazione.
Nel caso esaminato, l’amministratore aveva indicato come beneficiari gli “eredi legittimi”. Secondo la Cassazione, tale scelta eccedeva i poteri conferiti e l’autorizzazione ricevuta; la designazione può quindi essere impugnata ai sensi dell’art. 412 c.c.
Una pronuncia che richiama l’attenzione sull’importanza di verificare sempre con precisione i poteri attribuiti dal decreto di nomina e dalle specifiche autorizzazioni del giudice tutelare.