Passa al contenuto

Polizza vita: l’amministratore di sostegno non può scegliere autonomamente i beneficiari

2 ottobre 2026 di
Polizza vita: l’amministratore di sostegno non può scegliere autonomamente i beneficiari
Associazione per l'Amministrazione di Sostegno

Con la sentenza n. 25476 del 17 settembre 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito un importante limite ai poteri dell’amministratore di sostegno.

L’autorizzazione del giudice tutelare a investire il patrimonio della persona beneficiaria attraverso una polizza vita non comprende automaticamente il potere di scegliere i beneficiari della polizza. Per procedere in tal senso è necessaria una specifica autorizzazione.

Nel caso esaminato, l’amministratore aveva indicato come beneficiari gli “eredi legittimi”. Secondo la Cassazione, tale scelta eccedeva i poteri conferiti e l’autorizzazione ricevuta; la designazione può quindi essere impugnata ai sensi dell’art. 412 c.c.

Una pronuncia che richiama l’attenzione sull’importanza di verificare sempre con precisione i poteri attribuiti dal decreto di nomina e dalle specifiche autorizzazioni del giudice tutelare.

in News