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Avvio del procedimento

Fasi e durata

Avviare una procedura di amministrazione di sostegno significa attivare un percorso che permette di garantire in modo rapido e concreto il supporto necessario a una persona in difficoltà.

Dopo il deposito del ricorso presso il Tribunale competente, il Giudice tutelare valuta la situazione, ascolta la persona interessata e, se opportuno, dispone ulteriori accertamenti.

L’intero procedimento è pensato per essere semplice e tempestivo, in modo da assicurare una risposta efficace ai bisogni della persona:

  • entro 60 giorni nei casi ordinari;
  • in tempi più brevi quando sussistono condizioni di urgenza, grazie alla possibilità di nominare un amministratore provvisorio o amministratrice provvisoria.

Ogni fase del percorso è orientata al rispetto della persona, dei suoi desideri e delle sue capacità residue, affinché l’intervento risulti proporzionato e realmente utile alla sua situazione.

1. Redazione del ricorso


Il ricorso è il documento con cui si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno.

Deve indicare i dati della persona interessata, le motivazioni della richiesta e — se possibile — la persona proposta come amministratore.

È importante specificare in quali ambiti la persona ha bisogno di supporto (es. gestione economica, decisioni sanitarie, pratiche amministrative) e quali poteri si chiede di attribuire all’amministratore.

Vanno allegati i documenti d’identità, un certificato medico aggiornato e la documentazione utile (relazioni sanitarie o sociali).

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2. Deposito del ricorso


Il ricorso si deposita presso la Cancelleria del Giudice tutelare competente, ossia il Tribunale del luogo in cui la persona interessata ha la residenza o il domicilio.

Una volta ricevuto, viene iscritto a ruolo e gli viene attribuito un numero di ruolo generale (R.G.).

Il deposito deve essere effettuato, preferibilmente in forma telematica, tramite uno Sportello di prossimità, come quello dell’Associazione per l’Amministrazione di Sostegno.

 

3. Fissazione dell’udienza


Ricevuto il ricorso e valutata la sussistenza dei presupposti, il Giudice tutelare fissa un’udienza — di norma entro 60 giorni dal deposito — per ascoltare la persona interessata e valutare la situazione.

In presenza di situazioni urgenti, il giudice può nominare un amministratore provvisorio anche prima del termine ordinario.

4. Notifiche


Il Giudice tutelare può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza vengano notificati:

  • alla persona beneficiaria, se non ha firmato o presentato personalmente il ricorso, o se non si è presentata all’udienza;
  • ad altri familiari o persone che il giudice ritiene opportuno informare.

La notifica deve essere effettuata tramite ufficiale giudiziario oppure con raccomandata A/R, inviando copia autentica del ricorso e del decreto.

Solo dopo l’avvenuta notifica, la procedura può proseguire regolarmente davanti al giudice.

5. Udienza


Nel giorno fissato, si svolge l’udienza davanti al giudice tutelare, durante la quale vengono ascoltate la persona interessata e, se necessario, altre persone indicate nel ricorso o convocate dal giudice.

L’udienza serve a valutare la situazione personale, familiare e sanitaria e ad accertare se sussistono le condizioni per la nomina di un amministratore di sostegno.

Il Tribunale di Bolzano svolge spesso le udienze anche in modalità online (da remoto), per facilitare la partecipazione della persona beneficiaria o dei familiari, in particolare nei casi di difficoltà di spostamento o motivi di salute.

Al termine dell’ascolto, il giudice può richiedere ulteriori documenti o chiarimenti prima di procedere alla nomina dell’amministratore o amministratrice di sostegno.

6. Giuramento dell'amministratore o amministratrice di sostegno


Dopo l’emissione del decreto di nomina, l’amministratore di sostegno deve presentarsi davanti al giudice tutelare per prestare giuramento.

In questa occasione pronuncia la formula di rito:

“Giuro di esercitare l'ufficio di amministratore di sostegno con fedeltà e diligenza”

Con il giuramento, l’amministratore o amministratrice assume ufficialmente l’incarico e può iniziare a svolgere le funzioni indicate nel decreto di nomina.

7. Decreto di nomina

 


Terminata l’istruttoria, il giudice tutelare emette un decreto motivato di nomina dell’amministratore di sostegno.

Nel decreto sono riportati:

  • i dati personali della persona beneficiaria;
  • l’identità dell’amministratore di sostegno nominato;
  • i compiti e i poteri attribuiti, in relazione ai bisogni concreti della persona;
  • la durata dell’amministrazione, determinata o indeterminata;
  • le modalità e la periodicità del rendiconto;
  • le prime attività che l’amministratore deve compiere dopo la nomina (ad esempio apertura di un conto dedicato, inventario dei beni, comunicazioni agli enti competenti).


Comunicazione all'ufficio dello Stato civile 


Dopo la nomina, la cancelleria del Tribunale provvede a comunicare il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno all’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita della persona beneficiaria.

L’Ufficio provvede poi ad annotare il provvedimento nei registri dello stato civile, così da rendere ufficiale l’esistenza della misura e garantirne la validità giuridica.