Con l’ordinanza n. 25747/2026, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio importante: il riconoscimento di un’invalidità al 100%, anche con necessità di assistenza continua, non comporta automaticamente la nomina di un amministratore di sostegno.
È necessario valutare concretamente se la persona sia effettivamente impossibilitata a provvedere ai propri interessi. Se conserva capacità di comprensione, giudizio e autodeterminazione, assume particolare rilievo anche la sua volontà rispetto all’attivazione della misura.
La pronuncia richiama così la natura dell’amministrazione di sostegno quale strumento di protezione da utilizzare nel rispetto dell’autonomia e dell’autodeterminazione della persona, privilegiando, quando adeguati, strumenti di supporto meno limitativi.