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Il 5 gennaio 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.3 il primo decreto-legge dell’anno denominato “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il decreto-legge si compone di sette articoli, i primi quattro articoli riguardano gli spostamenti e la progressiva ripresa dell’attività scolastica in presenza. L’articolo 5 invece introduce la norma sul consenso al vaccino anti-Covid-19, intitolato “Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso le strutture sanitarie assistite” .  

Dall’inizio dell’epidemia sono stati riscontrati numerosi casi di contagio e decessi nelle residenze sanitarie assistite (RSA)  inducendo così il Ministero della salute ed il Governo ad introdurre la disciplina, affinché venga tutelata la salute delle persone incapaci. 

L’art. 5 prevede quindi una procedura che mira a disciplinare le modalità di espressione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati nelle RSA. Esso si snoda in dieci comma, cercando di far fronte a tutte le possibili casistiche. 

Il primo elemento necessario per l’applicazione della norma è costituito quindi dal ricovero del soggetto incapace presso “strutture sanitarie assistite, comunque denominate”. 
Il testo normativo prevede due ipotesi di titolarità ad esprimere il consenso per il trattamento vaccinale. 
La prima riguarda i soggetti incapaci ricoverati, i quali esprimono il proprio consenso al trattamento a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, fiduciario ex art. 4 l. 219/2017. 
La seconda invece introduce un’eccezione, infatti qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno mancano o non sono in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, si attribuisce al direttore sanitario o, in difetto, al responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o, mancando entrambi, al direttore sanitario della ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o a un suo delegato, «la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso».
I seguenti comma riguardano invece il processo di formazione del consenso. 
I soggetti di titolarità  devono esprimere in forma scritta il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami, se conforme alla volontà espressa dall’interessato, se tale trattamento risulti idoneo alla tutela della salute dell’interessato e sentiti “quando già noti, con parere favorevole, il coniuge o il soggetto unito civilmente o il convivente stabile o, mancando questi, il parente più prossimo entro il terzo grado. Se si presentano queste condizioni ne devono dare comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

Il comma quattro introduce l’ipotesi di mancato consenso dei soggetti sentiti . 
Se sussiste questa fattispecie si prevede la possibilità di ricorrere al giudice tutelare da parte del direttore sanitario/responsabile medico/direttore sanitario ASL per l’autorizzazione ad effettuare comunque la vaccinazione.
Si deve ritenere implicita la possibilità di ricorso al Giudice Tutelare di tutte le figure di sostegno siano essi tutori, curatori, amministratori di sostegno o fiduciari. 

Il comma cinque prevede l’ipotesi in cui sono congiuntamente presenti due condizioni: 
(1) il difetto di disposizioni di volontà dell’interessato, anticipate o attuali; e 
(2) l’irreperibilità o indisponibilità del coniuge, della persona unita civilmente, del convivente stabile o, in difetto, del parente più prossimo entro il terzo grado;
In questo caso la norma prevede che il consenso al trattamento vaccinale, sottoscritto dall'amministratore di sostegno/il direttore sanitario della RSA/responsabile medico/ il direttore dell’ASL competente, deve essere convalidato dal Giudice Tutelare. Inoltre, introduce l’obbligo da parte della direzione della struttura del soggetto incapace di comunicare immediatamente (anche tramite PEC) il consenso e la documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti al giudice tutelare. 

Nel termine di 48 ore dal ricevimento degli atti, il Giudice Tutelare, operate le verifiche e accertamenti del caso, emette decreto motivato di convalida o di diniego della convalida;
Entro le 48 ore dalla scadenza del termine precedente, il decreto è comunicato al soggetto incapace e al relativo rappresentante a mezzo di PEC presso la struttura. 
Il mancato rispetto di tali scadenze priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.
Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida.
L’art. 5 si conclude con il comma 10, riguardante l’ipotesi di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato. In questo caso è prevista la possibilità da parte del coniuge, stabilmente convivente, parenti fino al terzo grado di ricorrere Giudice Tutelare, affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.

 

Fonti:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjaur627PDuAhVMPOwKHebnDbMQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fgu%2F2021%2F01%2F05%2F3%2Fsg%2Fpdf&usg=AOvVaw1dCFNjnSx77KOolz_N6K4E 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8910832.pdf