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La Corte di giustizia europea (CGEU), con la sentenza C-846/19 del 15 aprile 2021 è intervenuta per chiarire l’applicazione dell’IVA sulle prestazioni di servizi rese da un avvocato nell’ambito dell’attività di protezione di maggiorenni legalmente incapaci, svolta su incarico dell’autorità giudiziaria competente.

Il caso

Nel caso risolto dalla CGEU, un avvocato lussemburghese non ha assoggettato a IVA l’attività di rappresentanza legale dei maggiorenni svolta in qualità di mandatario, curatore e amministratore tutelare. L’avvocato era in causa con l’amministrazione fiscale del Lussemburgo, la quale pretendeva da lui il pagamento dell’IVA sulle attività prestate in favore di persone incapaci.

L’avvocato si difende sostenendo che l’attività prestata non rientra nelle attività soggette a IVA svolgendo una funzione sociale e pertanto esente dall’Iva, in forza della legge nazionale del Lussemburgo.

L’amministrazione tributaria sostiene invece che tutte le prestazioni dell’avvocato rientrino in attività economiche soggette a IVA e che l’avvocato non rappresenti un organismo di carattere sociale. Il giudice del Lussemburgo si rivolge, con rinvio pregiudiziale, alla CGEU.

La Corte affronta due questioni:

  1. La Corte si domanda se costituiscono un’attività economica, le prestazioni di servizi effettuate a favore di maggiorenni legalmente incapaci e dirette a proteggerli negli atti della vita civile

La direttiva IVA 2006/122/CE all’art.9 par.1 definisce «soggetto passivo» “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”.

Mentre considera «attività economica» “ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità”.

Secondo la Corte quindi anche l’attività in favore dei soggetti legalmente incapaci rientra nella nozione di attività “economica”, qualora effettuate a titolo oneroso, e il fatto che il compenso sia inferiore al costo della prestazione resa, non vale ad escludere il carattere oneroso della prestazione. Inoltre, per la Corte è determinate il fatto che “il livello del compenso sia determinato secondo criteri che ne garantiscano l’idoneità a coprire le spese di funzionamento del prestatore”, ovvero l’espletamento del mandato.

Nel caso dell’avvocato lussemburghese esaminato dalla Corte, questa idoneità era presente, perché l’avvocato svolgeva l’attività di amministratore di sostegno in modo permanente (dal 2004), e nulla sembrava dimostrare che il livello dei ricavi tratti da questa attività fosse insufficiente rispetto alle spese di funzionamento.

È importante sottolineare che secondo i giudici della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, qualora l’attività consista nella gestione del patrimonio del tutelato, sia stabile e volta concretamente all’ottenimento di introiti, potrà considerarsi un’attività economica, quindi soggetta a IVA.

  1. La seconda questione riguarda il carattere sociale della prestazione ed esenzione Iva

Secondo l’art. 132 par.1 lett. g della direttiva IVA, si applicano esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico, tra cui “le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale, comprese quelle fornite dalle case di riposo, effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale;”.

La Corte afferma che le prestazioni di servizi fornite a favore di maggiorenni legalmente incapaci e volte a proteggerli negli atti della vita civile rientrano nella nozione di «prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale» ai sensi della direttiva IVA.

La Corte precisa, inoltre, che spetta a ciascuno Stato membro elaborare le norme relative al riconoscimento del carattere sociale degli organismi diversi da quelli di diritto pubblico. A questo proposito, la Corte osserva che la nozione di «organismi riconosciuti come aventi carattere sociale» è, in linea di principio, sufficientemente ampia da includere le persone fisiche che perseguono, nell'ambito della loro impresa, uno scopo di lucro.

Infine, in ambito italiano occorre ricordare come la Corte di Cassazione, con sentenza n.14846 del 13 luglio 2020, escludeva l’attività svolta dall’amministratore di sostegno dalle attività economiche ai fini IVA, data la gratuità dell’ufficio tutelare.