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A dicembre 2017 è stata approvata in via definitiva la cosiddetta legge sul testamento biologico recante titolo “Norma in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari”.


Il consenso informato prevede che ogni persona abbia il diritto di conoscere e comprendere la propria situazione e di sapere anche quali possono essere le conseguenze di un possibile rifiuto alle cure.


La legge introduce entro alcuni limiti il diritto all’interruzione delle terapie, su cui si pronunciava prima il Tribunale e il diritto di decidere per la propria persona in cui a un certo punto si sia impossibilitati di farlo.

In materia di amministrazione di sostegno è del giudice tutelare del Tribunale di Modena il primo provvedimento che esplicitamente richiama l’art. 3, 4°comma della legge n. 219/17, che prevede nei casi in cui all’amministratore di sostegno siano stati affidati poteri di assistenza o di rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato può essere espresso o rifiutato dall’amministratore di sostegno “tenendo conto delle volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere o volere”.

La nuova legge ha validato gli orientamenti emersi dalla giurisprudenza riguardo alla possibilità di attribuire all’amministratore di sostegno poteri di rappresentanza esclusiva nella prestazioni (o rifiuto) del consenso sanitario.