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“Se un inquilino del Beneficiario non paga il canone di locazione, occorre avere l’autorizzazione del Giudice per procedere allo sfratto?”


Il caso è interessante e può capitare che l’amministratore di sostegno debba gestire un appartamento di proprietà della persona Beneficiaria dove l’inquilino non paghi il canone di locazione.
La recente “riforma Cartabia”, D.L.vo 149/2022, ha riformato – tra i tanti articoli del codice civile – anche l’art.374 cod.civ. che viene applicato anche all’Amministrazione di Sostegno e che raggruppa tutti gli atti che devono essere autorizzati dal Giudice tutelare.


Tra questi, il n.9 dell’art.374 cod.civ. prevede la necessità di ottenere l’autorizzazione del Giudice tutelare per “promuovere giudizi” salvo che si tratti di sfratto (oltre ad altre azioni giudiziarie).
Qui sta la risposta al quesito: per procedere allo sfratto dell’inquilino non occorre l’autorizzazione del Giudice e la ragione risiede nel garantire una più ampia e rapida tutela degli interessi della persona Beneficiaria.


L’amministratore di sostegno, che dovrà farsi assistere da un legale, avrà comprensibilmente il preciso dovere di esporre nel primo rendiconto utile tutte le fasi della procedura di sfratto, attestando e provando l’insolvenza dell’inquilino, i tentativi di accordi intercorsi, la nomina del legale e il preventivo di compenso secondo tariffa forense.

 

Avv. Francesco de Guelmi